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Detrazione Fiscale


Come ricevere la detrazione fiscale.

Detrazione 50%, scatta la proroga per le ristrutturazioni edilizie.
L’art. 4 del decreto legge n. 201/2011 ha reso permanente, dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, inserendola tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.

È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
La detrazione è da suddividere fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese: proprietari degli immobili e titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi.
Fra gli interventi ammessi, quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
  • apposizione di saracinesche
  • vetri antisfondamento
  • casseforti a muro
  • eccetera

Il decreto legge n. 83/2012 ha elevato la quota di detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, dal 36% al 50% con un importo massimo di spesa ammessa al beneficio di 96.000 euro per unità immobiliare contro le precedenti 48.000 euro.

Dal 1° luglio 2013 il decreto sugli ecobonus, decreto legge n. 63/2013, ha prorogato fino alla fine del 2013 la detrazione 50%.

Oggi con l’approvazione della Legge di Stabilità, la detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014.

Cosa dice la Legge.

PRESENTAZIONE DIA
La DIA va obbligatoriamente presentata per tutti quei casi in cui i cancelletti, le inferriate, le tende da esterno, i doppi infissi o similari vengano collocati o sostituiti IN EDIFICI STORICI, o EDIFICI RICADENTI IN ZONA DI VINCOLO AMBIENTALE Dlgs 490/99 (ex legge 1497/39) o EDIFICI VINCOLATI COME BENI CULTURALI (ex legge 1089/39) mentre NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE IN TUTTI GLI ALTRI CASI, purchè l´installazione o la sostituzione di cancelletti, inferriate, tende da esterno, doppi infissi o similari sia dello stesso tipo di eventuali già presenti o, se di nuova installazione, con univocità di tipo, stile e colore per fabbricato.

INFERRIATE ALLE FINESTRE IN CONDOMINIO
" È legittima, in mancanza di effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell'edifico, la collocazione di inferriate alle finestre di un´unità immobiliare sita in un condominio, atteso che la funzione di difesa della proprietà individuale appare senz´altro meritevole di tutela. (Trib Rimini, sentenza 25 maggio 1995, est. dott. Cetro · massimata). Detta delibera, che qualificava come arbitrario la installazione di inferriate alle finestre di un appartamento, aveva delegato l´amministratore ad adottare i provvedimenti più opportuni per l'eliminazione delle stesse". " È legittima l´installazione di inferriate alle finestre di un´unità immobiliare condominiale, in quanto l´opera realizzata non comporta alcun turbamento estetico nella simmetria dell´edifico e alle sue linee architettoniche. Anche se l´opera cagionasse un pregiudizio economicamente valutabile, rispetto ad esso prevale l´interesse dei singoli condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone. Massima: Sentenza Corte d'Appello MILANO · del 14 aprile 1989".


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